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L’onere della prova dell’estinzione del debito in caso di pagamento effettuato mediante assegni bancari e cambiali

In tema di onere della prova dell’avvenuto pagamento, trova applicazione la regola generale secondo cui «allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare l’esistenza di quest’ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione» (Cass. civ., sez VI, 3 novembre 2021, n. 31429). Per un maggiore approfondimento sul piano generale, si veda l’apposito contributo pubblicato in argomento.

Tale principio, tuttavia, non trova applicazione qualora il debitore affermi di aver effettuato il pagamento mediante assegni bancari o cambiali. In questo caso, infatti, la Corte di Cassazione ritiene che il debitore debba dimostrare il collegamento tra i predetti titoli di credito (e, più precisamente, tra il rapporto fondamentale sottostante agli stessi) e la pretesa avanzata dal creditore: infatti, «implicando tale emissione [degli assegni bancari, n.d.r.] la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l’onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 11491 del 2016; Cass. n. 3008 del 2012; Cfr. altresì Cass. n. 194 del 2016; Cass. n. 3457 del 2007). In altri termini, secondo costante orientamento di questa Corte il principio che pone a carico del creditore l’onere della prova circa l’imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l’onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (in tal senso Cass. n. 26275 del 2017). Nella specie, la Corte distrettuale, correttamente richiamando l’orientamento giurisprudenziale succitato, ha ritenuto che l’onere probatorio dovesse gravare sulla società debitrice avendo la stessa dichiarato di aver estinto l’obbligazione oggetto della pretesa creditoria mediante l’emissione di assegni bancari. Pertanto, la società opponente, debitrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare il collegamento tra il debito azionato e titoli di credito emessi, prova che, secondo l’apprezzamento della Corte di merito, non è stata fornita dal momento che gli assegni prodotti dalla società debitrice non coincidevano, né per importo e né per data, con le fatture azionate» (cfr. ancora Cass. civ., sez. VI, 3.11.2021, n. 31429).

Firenze, 16 dicembre 2021.

Cass. civ., sez. VI, 3 novembre 2021, n. 31429
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