Il risarcimento dei danni in caso di decesso
INDICE
I. Premessa: i danni in caso di decesso
II. I danni patiti dal soggetto defunto
II.1. I danni di tipo patrimoniale
II.2. I danni di tipo non patrimoniale
II.2.1. La non risarcibilità del c.d. danno tanatologico per la perdita della vita in sé
II.2.2. I danni patiti tra l’evento dannoso e il decesso: i c.d. danni terminali
II.2.3. La quantificazione dei danni terminali
II.2.3.1. I danni terminali nelle Tabelle di Milano.
II.2.3.2. I danni terminali nelle Tabelle di Roma.
III. I pregiudizi patiti dagli altri soggetti coinvolti
III.1. I danni di tipo patrimoniale
III.2. I danni di tipo non patrimoniale
III.2.1. Le Tabelle di Milano
III.2.2. le Tabelle di Roma
IV. Alcune considerazioni conclusive: uno schema riassuntivo.
I. Premessa: i danni in caso di decesso
Quando si tratta di risarcimento dei danni alla persona, un ruolo centrale spetta certamente alla tematica dell’individuazione e della quantificazione dei pregiudizi risarcibili nel caso in cui, purtroppo, l’evento giunga al massimo grado di lesività di un individuo, privandolo della sua vita.
Per una corretta impostazione del discorso, appare opportuno distinguere innanzitutto tra i danni patiti dalla persona che è venuta a mancare (c.d. de cuius), il cui ristoro può essere chiesto dagli eredi, dai danni patiti dai soggetti diversi dal de cuius, con particolare riguardo ai suoi prossimi congiunti.
Poi, per ciascuno di questi diversi soggetti, si dovranno distinguere i pregiudizi di tipo patrimoniale da quelli aventi natura non patrimoniale.
La corretta individuazione e quantificazione di tutte le poste risarcibili si può presentare particolarmente articolata, soprattutto quando si tratta di valutare pregiudizi di natura non patrimoniale e pregiudizi che si ritiene potranno verificarsi in futuro. Il tutto, inoltre, è certamente amplificato dalla rilevanza economica dei danni qui riscontrabili, che possono raggiungere cifre particolarmente elevate.
Data la complessità della materia, giova premettere che il presente contributo non pretende di elencare ogni possibile pregiudizio risarcibile in caso di decesso di un soggetto, ma di individuare e illustrare i più importanti sia per frequenza che per spessore economico.
II. I danni patiti dal soggetto defunto
Quando una persona viene a mancare in conseguenza di un determinato evento dannoso, si possono verificare nei suoi confronti dei pregiudizi di tipo patrimoniale e di tipo non patrimoniale; in entrambi i casi il diritto al risarcimento di questi danni costituisce un diritto di credito che viene acquisito al patrimonio del de cuius e che, pertanto, si può trasmettere per successione ai suoi eredi.
Un orientamento giurisprudenziale minoritario riteneva che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale avesse carattere personale e che, pertanto, non si potesse trasferire per via successoria. La posizione assolutamente maggioritaria, invece, riconosce la trasmissibilità agli eredi di tali diritti di credito (Cass. civ., SS. UU., 2 luglio 1955, n. 2034; Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 1991, n. 1003; Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1997, n. 1704; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2003, n. 18305).
II.1. I danni di tipo patrimoniale
Quando una persona decede a causa di un determinato evento dannoso, è possibile che questa abbia patito dei pregiudizi di natura patrimoniale fin tanto che era in vita. Tra questi, in particolare, possono rientrare le spese mediche sostenute in ragione della condizione patologica che poi ha condotto il soggetto al decesso, così come tutte le altre spese comunque sostenute per far fronte a tale situazione; inoltre, possono rientrare qua i pregiudizi connessi alla riduzione della capacità reddituale del soggetto patita a causa della patologia in questione, come per il caso in cui sia dovuto restare a riposo e da questo sia conseguita appunto una contrazione di quanto economicamente egli percepiva.
II.2. I danni di tipo non patrimoniale
Particolarmente complessa si presenta la questione del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius, dove negli ultimi anni si sono scontrati importanti orientamenti interpretativi, dottrinali e giurisprudenziali, che hanno coinvolto la concezione stessa del diritto alla vita dell’individuo.
II.2.1. La non risarcibilità del c.d. danno tanatologico per la perdita della vita in sé
Uno degli aspetti maggiormente dibattuti in tema di danni in caso di decesso, riguarda la risarcibilità o meno della perdita della vita: detto in termini più semplici, se le persona che perde la propria vita con responsabilità altrui acquisti o meno un diritto al risarcimento per la perdita del diritto alla vita stessa. Un noto precedente risale addirittura al 1925, quando le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3475, affermarono che ciò non è concepibile poiché, in estrema sintesi, nel momento in cui una persona viene a mancare non può più acquistare un diritto al risarcimento; mentre la tutela della vita viene rimessa alla eventuale sfera penale, con i suoi connotati punitivi. Questa soluzione è stata confermata dalla giurisprudenza successiva, trovando riscontro in un importante arresto della Corte Costituzionale, con la sentenza 27 ottobre 1994, n. 372 e in numerose pronunce della Corte di Cassazione quali la sentenza Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754 (in senso conforme si vedano anche Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2011, n. 10107; Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15706; Cass., civ., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21976; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632).
Alcuni precedenti di segno opposto si sono registrati nella giurisprudenza di merito quali Trib. Venezia, 15 giugno 2009 (sempre in tal senso Trib. Terni, 4 marzo 2008, Trib. Foggia, 28 giugno 2002, Trib. Roma, 24 maggio 1988) e, in un unico caso, nella giurisprudenza di legittimità laddove, attraverso un obiter dictum, con la decisione Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760, si è riconosciuta l’opportunità di provvedere al ristoro del pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla vita.
Al precedente del 2006 hanno fatto seguito le note sentenze di San Martino delle Sezioni Unite, nn. 26972–26974 del 2008, nelle quali, preso atto del consolidato orientamento contrario alla risarcibilità del danno tanatologico, si è affermato che non vi sono ragioni per discostarsi da tale ricostruzione.
Nel 2014, però, anche sulla scorta di alcuni orientamenti della dottrina, la Cassazione è tornata nuovamente sulla questione con la decisione Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361: in questa decisione, dopo aver ripercorso le principali tappe dell’evoluzione della categoria del danno non patrimoniale, si sono indicate le ragioni che deporrebbero per ammettere la risarcibilità della lesione del diritto alla vita (c.d. danno tanatologico), quale diritto di credito che si acquisisce al patrimonio del de cuius al momento della morte e che, insieme a tutti gli altri rapporti, si trasmette ai suoi eredi. La nuova apertura della terza sezione, ha dato lo spunto ad alcuni Giudici di merito per accogliere le istanze risarcitorie del danno tanatologico (Trib. Prato, 5 aprile 2014) determinando una dilatazione della disputa in materia.
Dopo tale importante tentativo di ribaltamento dell’orientamento tradizionale, la questione è approdata nuovamente dinanzi alle Sezioni Unite, che sono intervenute con la decisione 22 luglio 2015, n. 15350, nella quale hanno confermato l’orientamento precedente e hanno escluso la possibilità di tale risarcimento. Restano tuttavia ferme le poste risarcitorie che il de cuius può maturare, in presenza di determinati presupposti, prima del momento del decesso (dunque, non quali lesioni del diritto alla vita ma come lesioni del diritto alla salute; sul punto si veda il paragrafo seguente).
II.2.2. I danni patiti tra l’evento dannoso e il decesso: i c.d. danni terminali
Il fatto che non sia risarcibile di per sé la lesione del diritto alla vita, come anticipato al termine del paragrafo precedente, non significa che non vi siano pregiudizi risarcibili in queste ipotesi; anzi, proprio la chiusura della giurisprudenza in merito alla risarcibilità del danno tanatologico (inteso in senso stretto, appunto) ha portato allo sviluppo di orientamenti favorevoli alla possibilità di ristorare la lesione del diritto alla salute, a certe condizioni, nel momento che precede la morte (Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372; Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2011, n. 10107; Cass. civ., SS. UU., 22 luglio 2015, n. 15350).
In tal senso, si è affermato che se tra la lesione della salute e il decesso del soggetto intercorre un apprezzabile lasso di tempo, in questo segmento temporale tale soggetto può acquistare un diritto al risarcimento dei pregiudizi patiti; se questo intervallo di tempo è sufficientemente ampio (apprezzamento rimesso di volta in volta il giudice), si può parlare di un danno biologico c.d. terminale; il danno c.d. biologico terminale, benché si presenti come temporaneo, si distingue decisamente dalla comune invalidità temporanea, poiché si evolve nel decesso del soggetto leso, anziché stabilizzarsi in una condizione patologica permanente (Cass. civ., sez. III, 26 settembre 1997, n. 9470; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632; Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18163).
A lungo si è discusso del quantum temporale necessario per la configurazione di un tale pregiudizio (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458). Peraltro, la possibilità di chiedere il ristoro del danno morale terminale (v. qui di seguito) ha colmato in larga parte i possibili vuoti di tutela, restando completamente escluse soltanto quelle ipotesi in cui il soggetto leso deceda immediatamente oppure, venendo a mancare a breve distanza dall’evento, versasse in stato di incoscienza.
Quando invece il tempo intercorrente tra lesione e decesso è relativamente breve (anche in questo caso, ovviamente, deve essere inteso con elasticità e deve essere oggetto di specifico accertamento nel caso concreto), qualora non sia passato un tempo sufficiente da far apprezzare una menomazione dell’integrità psico-fisica (salute) tale da poter accertare uno stato patologico, si potrà comunque valutare la sola sofferenza psicologica (in alcune decisioni, a questo tipo di pregiudizio, si è fatto riferimento col termine descrittivo di danno c.d. catastrofale); in questo secondo caso però, a differenza che nel c.d. danno biologico terminale (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21060), si è ritenuta indispensabile la consapevolezza della propria condizione in capo al soggetto (Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423; cfr anche Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754; Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2011, n. 10107; Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972). Si è correttamente osservato che il ridotto lasso di tempo intercorrente tra lesione ed exitus, proprio di queste fattispecie, non consentirebbe un accertamento medico oggettivo del danno, che assumerebbe dunque una connotazione come autonomo pregiudizio non patrimoniale, descrittivamente qualificabile come danno morale (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7126).
Si deve notare tuttavia che nei criteri esposti nelle Tabelle di Mliano e in certa parte anche nelle Tabelle di Roma, si è attribuito un ruolo indispensabile alla sofferenza morale del soggetto e, quindi, al suo stato di coscienza; ciò, dunque, anche nei casi in cui tra l’evento lesivo e il decesso intercorra un arco di tempo abbastanza ampia da poter individuare un danno terminale descrivibile come biologico.
II.2.3. La quantificazione dai danni terminali
La quantificazione dei danni di tipo non patrimoniale in generale, per loro stessa natura, avviene necessariamente attraverso un valutazione ad opera del giudice di tipo equitativo (Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2001, n. 6023; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361). La liquidazione equitativa si effettua attraverso una valutazione caratterizzata dai connotati dell’adeguatezza e della proporzionalità e deve essere congruamente motivata, ancorché sommariamente (si veda ancora Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361).
Ormai da tempo sono state elaborate, sia dal legislatore che dagli stessi Tribunali, delle apposite tabelle per le valutazioni di questo tipo di pregiudizi, con particolare riguardo al danno biologico e alla relativa personalizzazione, anche in considerazione della sofferenza interiore del soggetto e degli altri elementi specifici del caso; tali tabelle, però, fino a poco tempo fa, non si erano mai soffermate su quel particolare caso di danni non patrimoniali rappresentato dai pregiudizi c.d. terminali.
Conseguentemente, si è creata nel tempo e nello spazio una grande varietà di quantificazioni, anche molto diverse tra loro, con cifre in alcuni casi certamente riduttive fino a decisioni in cui si è risarcito l’equivalente del 100% del danno biologico permanente (Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio 2011, n. 1072). In ogni caso, si tratta di valutazioni equitative, le quali impongono la ponderazione di tutti gli elementi del singolo caso, nonché un’adeguata motivazione (Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1877; Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23183).
Più di recente, appunto, alcuni tribunali si sono dotati di barèmes anche per tali pregiudizi (v. di seguito).
II.2.3.1. I danni terminali nelle Tabelle di Milano
L’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano è l'autore di tabelle (TabelleMilano-Ed-2018) che ormai hanno assunto un ruolo guida di primo piano nel panorama nazionale, grazie anche al sostegno della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402; si vedano pure Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2228 e Cass. civ., sez. VI, 4 gennaio 2013, n. 134).
Nella ultima edizione del 2018, l’Osservatorio ha cercato di proporre dei criteri di liquidazione anche per i pregiudizi di tipo terminale (TabelleMilano-Ed-2018-DannoCDTerminale).
Per questo tipo di danni, si precisa che la liquidazione deve essere onnicomprensiva e unitaria, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, accorpando quindi, in estrema sintesi, la lesione della salute alla sofferenza interiore; inoltre, deve sussistere un arco di tempo apprezzabilmente rilevante tra la lesione e il decesso e, al contempo, il danno terminale non può estendersi all’infinito e viene limitato a 100 giorni dopodiché torna «ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo»; è necessario poi lo stato di coscienza del soggetto leso; il danno si caratterizza per intensità decrescente, con particolare attenzione ai primi tre giorni dall’evento lesivo, nei quali si presuppone maggiore intensità del danno mentre, progressivamente, secondo la proposta dell’Osservatorio, si ha una «sorta di “adattamento”»; ovviamente, in ogni caso, il danno deve essere accertato con adeguata personalizzazione rispetto al caso concreto.
Dunque, viene proposta una tabella ad hoc per il risarcimento del danno c.d. terminale, dove, nei primi tre giorni dall’evento lesivo si può riconoscere una somma fino al massimo, non maggiorabile salvo casi assolutamente eccezionali, di euro 30.000,00; dal quarto al centesimo giorno, poi, si può riconoscere una somma giornaliera decrescente che parte dalla cifra di 1.000,00 euro sino ad arrivare, il centesimo giorno, a quella di 98,00 euro che appunto coincide con il valore del punto giornaliero del danno biologico temporaneo ordinario che, eventualmente, potrà continuare; quest’ultimo segmento è aumentabile fino al 50%.
Così, secondo l’esempio prospettato dall’Osservatorio, se un soggetto decede a distanza di 10 giorni dall’evento lesivo, si potrebbe ipotizzare una liquidazione massima di: euro 30.000,00 per i primi tre giorni, cui aggiungere la somma di euro 6.803,00 dal quarto al decimo giorno (aumentabile sino al 50%); si raggiungerebbe quindi un valore massimo liquidabile di euro 40.204,50.
In generale, deve essere salutato certamente con favore il tentativo di offrire un punto di riferimento anche nella liquidazione di questa tipologia di pregiudizi, onde evitare un’ingiustificata diversità di trattamento sul territorio nazionale. Tuttavia, non si può far a meno di osservare che l’autorevolezza assunta dalle c.d. Tabelle di Milano (con l’endorsement della Suprema Corte di Cassazione sopra menzionato), deve essere circoscritta ai barémes relativi al danno biologico ordinario con relativa personalizzazione, soprattutto a partire dalle modifiche apportate nella edizione del 2009, a seguito del noto arresto delle Sezioni Unite del 2008 (c.d. sentenze di San Martino); per quanto riguarda invece questi diversi casi di danni non patrimoniali, la tenuta dei nuovi criteri proposti potrà essere valutata solo all’esito delle decisioni future dei diversi tribunali, tenuto conto anche delle preziose osservazioni che proverranno dalla dottrina.
II.2.3.2. I danni terminali nelle Tabelle di Roma
L’edizione del 2019 delle tabelle di Roma (TabelleRoma-Ed-2019), contiene un paragrafo dedicato al c.d. danno catastrofale; in questa sezione delle tabelle ci si sofferma più in generale sul tema dei danni terminali, cercando di proporre dei criteri per la loro quantificazione.
Si offre un ampio excursus della giurisprudenza di legittimità sull’argomento e, in particolare, si valorizza l’importanza dello stato di coscienza del soggetto, anche nel caso in cui tra lesione e decesso sia intercorso un arco di tempo tale da consentire l’individuazione di un pregiudizio di tipo biologico.
Dunque, si prevede che in caso di decesso senza che i postumi si siano stabilizzati, possano essere liquidati i seguenti importi.
Per ogni giorno di sopravvivenza dopo l’acquisizione della consapevolezza della concreta possibilità del decesso, fino al quinto giorno: euro 10.000,00.
Un ulteriore importo giornaliero di euro 5.000,00 per i successivi dieci giorni.
Un ulteriore importo giornaliero di euro 2.000,00 per i successivi quindici giorni.
Un ulteriore importo giornaliero di euro 1.000,00 per tutti i giorni eccedenti il trentesimo.
Viene fatta salva, in ogni caso, la possibilità di personalizzazione in considerazione delle condizioni specifiche del danneggiato.
III. I pregiudizi patiti dagli altri soggetti coinvolti
Si devono adesso esaminare i pregiudizi che, in caso di decesso di un individuo, possono essere subiti da soggetti diversi dallo stesso. Normalmente la questione coinvolge i familiari più stretti del de cuius, i c.d. prossimi congiunti; a questo riguardo è bene precisare che questi soggetti possono anche essere eredi del defunto, ma la sovrapposizione è soltanto eventuale e la ragione che legittima queste pretese, quindi, è diversa da quella successoria alla base delle richieste risarcitorie esaminate sopra. In realtà, però, come vedremo, questo concetto di prossimità è da intendersi in senso relativo, potendosi riconoscere, in determinati casi, anche vincoli di particolare intensità tra soggetti formalmente non così vicini; al contrario, poi, un vincolo di parentela particolarmente prossimo potrebbe non essere accompagnato da un’affezione effettiva.
Anche in questo caso, possiamo distinguere tra danni di tipo patrimoniale e danni di tipo non patrimoniale.
III.1. I danni di tipo patrimoniale
Per quanto riguarda i pregiudizi di tipo patrimoniale, assume un ruolo centrale il mancato apporto economico derivante dalla perdita del congiunto che provvedeva o avrebbe potuto provvedere, in tutto o in parte, al sostegno economico del superstite.
Tra queste ipotesi, la fattispecie più ricorrente attiene al venir meno di un genitore che provvedeva al sostentamento della famiglia e il cui decesso ha comportato una perdita di apporto economico (Cass. civ., sez. VI, 16 marzo 2018, n. 6619); a questo proposito, però, si deve osservare che rileva non soltanto il decesso del soggetto effettivamente produttore di reddito, ma anche del soggetto che eventualmente attendeva alle esigenze della casa, consentendo in questo modo al partner di potersi dedicare maggiormente al lavoro (Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2012, n. 22909).
Più arduo è il caso del decesso del figlio rispetto al genitore; se il figlio già contribuisce al sostegno dei propri genitori, il relativo risarcimento sarà più facilmente accessibile trattandosi di fatti già in corso e quindi dimostrabili; qualora si voglia invece sostenere che un soggetto in futuro avrebbe contribuito al sostengo dei propri genitori (o altri congiunti), ciò, benché astrattamente possibile, appare di più difficile dimostrazione dovendosi procedere sulla base di presunzioni dai caratteri complessi.
III.2. I danni di tipo non patrimoniale
Da molto tempo si ammette che il decesso di una persona sia causa anche di pregiudizi non patrimoniali nei confronti dei suoi prossimi congiunti, da valutarsi secondo l’intensità del vincolo, formale e sostanziale, di volta in volta esistente (Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361). Costituisce, invece, acquisizione più recente quella della risarcibilità anche in caso di lesioni gravi, anziché decesso, al congiunto (Cass. s. n. 4186 del 1998, poi confermata dalle Sezioni Unite con la decisione 1 luglio 2002, n. 9556).
Benché questa astratta risarcibilità in caso di decesso sia ammessa da tempo, come sopra anticipato, si è discusso e si discute ancora su quali siano i requisiti in presenza dei quali possa individuarsi un pregiudizio risarcibile e come si possa addivenire alla relativa quantificazione.
In prima battuta, da un punto di vista formale e naturalistico, sembra corretto potersi affermare che si tratta di un pregiudizio non patrimoniale descrivibile come danno morale, cioè come sofferenza interiore di un soggetto per la perdita del congiunto (ma anche esistenziale); peraltro, qualora tale infausto evento sia causa di una vera e propria patologia, medicalmente accertabile, allora saremmo di fronte anche ad un danno di tipo biologico (che dovrà necessariamente essere allegato e provato come tale).
Il primo elemento che viene preso in considerazione, ovviamente, è il rapporto di parentela esistente tra i due soggetti, ma ciò non deve essere inteso in senso automatico e meramente formalistico: come già anticipato al precedente paragrafo n. III, infatti, il legame di parentela, certamente fondamentale anche sul piano probatorio presuntivo, in alcuni casi non è stato ritenuto sufficiente a fondare il diritto al risarcimento (Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2003, n. 16525; Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23917; sul punto si vedano poi anche i criteri orientativi delle Tabelle di Milano, infra).
Un elemento specifico che è stato preso in considerazione per il risarcimento del danno da perdita del congiunto è quello della esistenza o meno di una stabile convivenza; si è giustamente precisato, però, anche in questo caso, che non si tratta di un requisito da valutare in senso puramente formalistico, nel senso che anche due soggetti non conviventi possono avere un vincolo affettivo familiare di grande intensità, così come, al contrario, tale vincolo può mancare anche nelle convivenze più risalenti (Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1203; peraltro, in senso contrario, nei rapporti meno stretti quali nonni-nipoti e genero-nuora, Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; ma più recentemente, sempre sul rapporto nonni-nipoti, Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29332, ha precisato che l’assenza del rapporto di convivenza, seppur importante e da dover prendere in esame, non può escludere a priori la riconoscibilità di un danno risarcibile).
Dunque, come più in generale quando si tratta di risarcimento dei danni non patrimoniali, i capisaldi restano quelli della integralità del risarcimento, della non duplicazione delle poste risarcitorie, della necessaria allegazione e dimostrazione dei pregiudizi effettivamente subiti e di quelli che si ritiene potranno essere patiti in futuro. Con particolare riferimento al piano probatorio, è importante ribadire che la dimostrazione dei danni allegati è sempre necessaria, ma questo non significa che ciò debba avvenire sempre con prova diretta, anzi in questo contesto assumono un ruolo fondamentale le presunzioni (Cass. civ, sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546).
Per quanto concerne, infine, la quantificazione di questi pregiudizi, troviamo qui delle apposite tabelle elaborate dai diversi tribunali, tra cui spiccano quelle di Milano, anche in ragione del sostegno ricevuto dalla Suprema Corta di Cassazione (cfr. ancora Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402; si vedano pure Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2228 e Cass. civ., sez. VI, 4 gennaio 2013, n. 134). Prima di passare all’esame dei parametri indicati dalle tabelle, è opportuno ribadire che esse non sono fonti normative ma si radicano nel potere equitativo del Giudice il quale, proprio in ragione di tale fondamento, ben può disattenderle adottando un’adeguata motivazione. Se questo è vero in linea teorica, non si può però trascurare il fatto che la Corte di Cassazione, con le decisioni richiamate, nel tentare di dare sostegno alle Tabelle di Milano, nel condivisibile intento di uniformare i risarcimenti sul territorio nazionale, è giunta ad affermare che la mancata applicazione delle tabelle può costituire motivo di impugnazione.
Tuttavia, si deve altresì segnalare che nel 2021 la Corte di Cassazione (decisione n. 10579 del 21 aprile 2021) è intervenuta con una pronuncia affermando la genericità delle Tabelle di Milano per la parte relativa alla quantificazione dei pregiudizi non patrimoniali da perdita del rapporto parentale. A distanza di poco tempo però, la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sul punto, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2021, n. 11719, riaffermando la possibilità di fare riferimento ai barèmes milanesi in materia, seppur con alcune precisazioni. Per maggiori dettagli su questi ultimi sviluppi, si rinvia al relativo approfondimento.
III.2.1. Le Tabelle di Milano
Le tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, sono accompagnate da importanti ‘Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e della perdita – grave lesione del rapporto parentale’ con i quali, essenzialmente, si delineano i principi di base che guidano la liquidazione dei risarcimenti dei danni non patrimoniali. In tema di danno da perdita del rapporto parentale, in particolare, si afferma che il giudice può risarcire anche rapporti non presenti in tabella e che, al contempo, per quelli invece previsti, non esiste in ogni caso un minimo garantito; si evidenzia poi l’importanza del ruolo delle presunzioni nell’ambito di questo complesso procedimento valutativo.
Nella edizione aggiornata al 2018, vengono presi in considerazione cinque distinti rapporti, con l’indicazione di una forbice per ciascuno di essi, dove il valore minore rappresenta quello medio, che ‘la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti’, mentre il valore maggiore rappresenta ciò che, sempre da un punto di vista astratto, dovrebbe considerarsi il massimo risarcibile in ipotesi del tutto eccezionali. Infine, si precisa che tali valori non riguardano i reati dolosi nei quali, proprio in ragione della intenzionalità della condotta, il Giudice potrà liquidare somme ulteriori (peraltro, qui si apre il problema della risarcibilità o meno dei c.d. danni puntivi, il cui ristoro è stato recentemente ammesso dalle Sezioni Unite, 5 luglio 2017, n. 16601, ma soltanto nei casi espressamente previsti per legge).
Dunque, questi i rapporti e i relativi importi.
A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio: euro 165.960,00 / euro 331.920,00.
A favore del figlio per la morte di un genitore: euro 165.960,00 / euro 331.920,00.
A favore del coniuge (non-separato), della parte dell’unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto: euro 165.960,00 / euro 331.920,00.
A favore del fratello per la morte di un fratello: euro 24.020,00 / euro 144.130,00.
A favore del nonno per la morte di un nipote: euro 24.020,00 / euro 144.130,00.
III.2.2. Le Tabelle di Roma
Le tabelle di Roma prevedono un sistema di quantificazione più complesso, che si articola attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo, da moltiplicarsi poi per una somma di denaro a punto (per il 2019, individuata in euro 9.806,70 a punto).
I fattori che vengono presi in considerazione sono cinque: (i) il rapporto di parentela, con un punteggio più alto per le relazioni più strette; (ii) l’età del congiunto superstite, con un punteggio maggiore quanto minore sia l’età di quest’ultimo; (iii) l’età della vittima, con un punteggio maggiore quanto minore sia l’età di quest’ultima; (iv) la convivenza tra la vittima e il congiunto superstite; (v) la presenza o meno all’interno del nucleo familiare di altri conviventi o altri familiari non conviventi.
Questo modello di quantificazione, per quanto articolato, si basa sempre su una serie di condivisibili presunzioni, non diversamente dai criteri proposti con le tabelle di Milano. Ma questo non significa che si possa dare luogo ad automatismi risarcitori; in tal senso, infatti, proprio nelle tabelle si precisa che, per quanto riguarda il punteggio alla relazione di parentela con il de cuius, questo può essere diminuito fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o perfino azzerato in caso di prova di assenza di un vincolo affettivo.
Dunque, volendo abbozzare un esempio, nell'ipotesi in cui venisse a mancare un genitore dell’età di 60 anni, coniugato e convivente con due figli di 25 e 28 anni, si darebbe il seguente caso per i figli: (i) relazione di parentela con il de cuius, figlio 18 punti; (ii) età della vittima 3 punti; (iii) età del congiunto 4 punti; (iv) convivenza 4 punti; (v) nessun punto; totale 29 punti, che moltiplicato per 9.806,70 euro, porterebbe a un totale di 284.394,30 euro per ciascun figlio.
IV. Alcune considerazioni conclusive: uno schema riassuntivo
Dunque, cercando di riassumere i punti fondamentali di questo breve approfondimento sul risarcimento dei danni in caso di decesso, si deve ricordare che tutti i pregiudizi devono essere allegati e provati nel giudizio; tutti i danni devono essere ristorati, ma senza cadere in duplicazioni risarcitorie. Per quanto concerne il risarcimento dei danni non patrimoniali, in particolare, giocano un ruolo fondamentale sul piano probatorio le presunzioni, ma queste non possono tradursi in vuoti automatismi.
Per comodità, infine, si propone un breve schema riassuntivo che, data la complessità della materia, non ambisce a presentarsi come esaustivo di ogni possibile pregiudizio, ma si propone di indicare quantomeno quelli più importanti.
Danni risarcibili in caso di decesso.
A – Danni patiti dal de cuius il cui risarcimento può essere richiesto dagli eredi.
——a1- danni di tipo patrimoniale: spese sostenute; perdita di reddito tra l’evento lesivo e il decesso.
——a2- danni di tipo non patrimoniale: danni terminali.
B – Danni patiti dai congiunti superstiti:
——b1- danni di tipo patrimoniale: perdita di apporto economico.
——b2- danni di tipo non patrimoniale: danni da perdita del congiunto.
7 gennaio 2020
*** aggiornamento 17 maggio 2023 ***
A seguito della decisione della Corte di Cassazione n. 10579/2021, nel 2022 l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano è intervenuto ad integrazione delle Tabelle del 2021, adottando dei nuovi parametri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, basati su un sistema a punto variabile, proprio seguendo la via indicata dalla Corte di legittimità, avvicinandosi così al modello già in uso presso il Tribunale di Roma.
Interessante esaminare i criteri costruttivi del sistema a punti che è stato adottato, estremamente articolati e motivati. Tra i vari profili degni di nota si evidenzia che il complesso dei punti attribuibili è superiore a 100 in modo tale, correttamente, da poter riconoscere un pregiudizio di gravità massima in più casi e non solo in quello teoricamente unico più estremo; al contempo, per evitare che ciò possa determinare eccessi di liquidazione, è stato previsto un tetto (cap), sempre ferma restando la possibilità di riconoscere somme ulteriori in casi eccezionali.