Corte di Cassazione, sez. I, 22 ottobre 2025 n. 28036 – il tasso maggiorato ex art. 1284, quarto comma c.c., si applica solo alle obbligazioni pecuniarie
Corte di Cassazione, sez. I, 22 ottobre 2025 n. 28036
Con la sentenza sopra indicata la Corte di Cassazione afferma che «Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria.».
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Si tratta di una decisione importante, che interviene a far chiarezza sul perimetro dell’applicabilità degli interessi al tasso maggiorato di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c.
Tale disposizione è stata introdotta nel 2014, con l’art. 17 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, converto con modif. con l. 10 novembre 2014 n. 162, rubricato «Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti», inserito all’interno del capo V del predetto d.l. a sua volta rubricato «Altre disposizioni per la tutela del credito nonchè per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali». In forza di tale disposizione «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.».
In questo modo si è dunque esteso il campo di applicazione degli interessi maggiorati già previsti nel d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, di attuazione della direttiva 200/35/CE, che trovano applicazione soltanto agli interessi dovuti nelle transazioni commerciali.
Le transazioni commerciali sono definite all’art. 2 del predetto d.lgs. come «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
Sempre l’articolo 2 definisce, quantificandoli, gli interessi legali di mora, come «interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali». Dunque, come si può vedere, vi è una maggiorazione estremamente significativa, considerato soprattutto che dal 1997 in avanti (salvo alcune moderate parentesi), il tasso legale degli interessi (di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c.) è stato estremamente basso.
L’art. 3 riconosce poi il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori che, ai sensi del successivo art. 4, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora. L’art. 5, infine, chiudendo il cerchio, stabilisce che gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (cioè quella maggiorata di ben 8 punti percentuali).
Dunque, con il d.l. n. 132/2014 si è voluto ampliare il campo di applicazione di tali interessi, al fine di evitare che il contenzioso giudiziale possa essere strumentalizzato per ritardare il momento del pagamento di quanto dovuto.
L’impatto economico di tale disposizione è di notevole rilevanza considerato che, nei casi in cui essa trova applicazione, gli interessi legali vengono maggiorati di ben 8 punti percentuali. Un aumento vertiginoso e che non pare poter trovare fondamento, quantomeno per larga parte di esso, nella capacità produttiva del denaro.
La finalità è, come evidenzia la stessa decisione in commento, chiaramente deflattiva (se non anche sanzionatoria).
Una volta introdotta questa norma, dunque, sono state molte le discussioni circa l’effettivo campo d’applicazione della stessa.
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Sul tema vi è stato un importante intervento delle Sezioni Unite, sentenza 7 maggio 2024, n. 12449. In tale occasione si affermato che la fattispecie degli interessi maggiorati di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c. è diversa rispetto a quella di cui al primo comma e richiede l’accertamento, nell’ambito del giudizio di cognizione, di specifici presupposti. Senza prendere posizione sul punto, le Sezioni Unite si limitano ad osservare che tra gli aspetti da valutare, per stabilire se tale disposizione trovi o meno applicazione, vi possono essere la natura della fonte dell’obbligazione, l’esistenza di un’eventuale pattuizione tra le parti sugli interessi, l’individuazione del momento di proposizione della domanda giudiziale ai fini della decorrenza degli interessi. Dunque, in questa decisione, nulla viene detto circa i casi in cui tali interessi siano dovuti, ma soltanto che ciò deve essere oggetto di specifico accertamento e statuizione e che, diversamente, in assenza di espresse indicazioni da parte del Giudice di cognizione, il Giudice dell’esecuzione non potrà integrare il titolo esecutivo: «principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".».
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Per tracciare il perimetro del campo di applicazione dell’art. 1284, quarto comma c.c., risulta assolutamente centrale il recente arresto della decisione qui in commento, Cass. Civ., sez. I, 22 ottobre 2025 n. 28036, con la quale sono stati richiamati altri precedenti di legittimità in materia e, senza creare spaccature, è stato pronunciato un principio di valenza generale.
La S.C. rileva che la Cassazione in un primo momento ha ritenuto la norma in esame applicabile alle sole obbligazioni contrattuali, sulla scorta di un’interpretazione letterale della norma.
Successivamente, però, vi sono state decisioni che hanno affermato che tale fattispecie può trovare applicazione anche in caso di obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale («se le parti non ne hanno determinato la misura») solo ad escludere il carattere imperativo della disposizione e non a delimitarne il campo di applicazione. Nella decisione qui in commento la S.C. osserva, peraltro (e in vista del discorso che poi va a sviluppare), che i precedenti qui richiamati (Cass. n. 61/2023 e Cass. n. 7677/2025) facevano riferimento a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito (cioè a crediti ab origine liquidi).
Fatte tali premesse (e dato sinteticamente conto del contenuto della decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata) la Corte si occupa quindi di delimitare compiutamente il campo di applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c., osservando innanzitutto che «se la previsione in rilievo risulta pacificamente applicabile alle obbligazioni di fonte negoziale – ma non, come visto, solo ad esse – non appare tuttavia corretto concludere che tale applicazione si estenda a tutte le obbligazioni che scaturiscono dalla vicenda contrattuale e che, in particolare, non possa essere predicata l’applicazione dei “super interessi” all’obbligazione risarcitoria da inadempimento».
Così, in modo netto, la S.C. afferma che non è la fonte dell’obbligazione a determinare il campo d’applicazione dell’art 1284, quarto comma c.c., ma la sua natura.
Le ragioni che sorreggono tale ricostruzione sono due.: «Una prima ragione idonea a giustificare tale conclusione può essere rinvenuta nella stessa natura dell’obbligazione risarcitoria che scaturisca dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale diversa da quelle pecuniaria, e cioè di un’obbligazione quale è quella dedotta nel caso di specie, nel quale l’odierna ricorrente è stata ritenuta inadempiente non all’obbligo di corrispondere direttamente una somma di denaro ma all’obbligo di far assumere da un terzo l’impegno a procedere a tale corresponsione, irrilevante essendo il fatto che poi tale obbligazione risarcitoria sia stata in concreto liquidata in un ammontare coincidente con quello che il terzo si sarebbe dovuto impegnare a corrispondere, non valendo tale circostanza a modificare la natura dell’obbligazione medesima.
Ebbene, questa Corte ha già chiarito che nel caso di obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quelle pecuniaria, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell’evento dannoso, poiché l’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26202 del 06/09/2022).
Tale dato vale ad evidenziare, quindi, che l’obbligazione, come sopra individuata, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l’ambito di una previsione – l’art. 1284 c.c. – comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere non obbligazione di valuta bensì di valore.
Poi, vi è una seconda ragione che risiede nella ratio della norma: «Si è visto infatti che, senza necessità di scomodare visioni sanzionatorie, lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un’adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l’applicazione dei “super interessi" – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l’elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un’attenta valutazione dell’alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull’esito della stessa.
Se tale è la ratio dell’art. 1284, quarto comma, c.c. – e cioè disincentivare condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale – è giocoforza, allora, concludere che l’applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all’esito di un giudizio.
Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità – come appunto nel caso dell’obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria – e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell’art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l’attore nell’indiretta pressione costituita dall’applicazione della norma in esame – per di più disincentivando soluzioni transattive.».
Quindi conclude nel senso che «il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria.».
Firenze, 19 novembre 2025