Applicazione degli interessi maggiorati ai risarcimenti – Cassazione n. 23891/2026
Con la decisione Cass. Civ., sez. III, 22 luglio 2026, n. 23891, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato l’applicabilità degli interessi maggiorati ex art. 1284.4 c.c. a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche alle obbligazioni risarcitorie (c.d. di valore).
In tal senso la S.C. afferma che «6. Gli argomenti delle tesi restrittive. Tutte le decisioni che hanno ritenuto di restringere la portata dell’art. 1284, quarto comma, c.c., spendono quattro argomenti: a) l’art. 1284, quarto comma, c.c., non s’applica alle obbligazioni risarcitorie perché queste sono “obbligazioni di valore", e nelle obbligazioni di valore gli interessi compensativi non sono una conseguenza automatica dell’inadempimento, ma hanno lo scopo di risarcire un danno che deve essere allegato e provato; […] 6.1. L’argomento secondo cui l’art. 1284, quarto comma, c.c., non s’applicherebbe alle obbligazioni risarcitorie perché aventi natura “di valore" è giuridicamente insostenibile per molte ragioni. Prima di esaminarle, va dichiarato che il Collegio prescinderà, nella presente sede, da qualunque giudizio sulla perdurante utilità d’una distinzione (quella tra obbligazioni di valuta e di valore) concepita nel 1923 e della cui compatibilità col sistema economico odierno il men che si possa dire è che appare un reperto archeologico (nel 1923 gli Stati erano sovrani nella politica monetaria, oggi no; cento anni fa erano di là da venire – e da tramontare – gli accordi di Bretton Woods; cento anni fa non esistevano il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la moneta elettronica; ma non offre il ricorso l’occasione o gli elementi per esaminare funditus le questioni indotte da tale obsoleta distinzione, che infiniti bizantinismi ha generato e plurime complicazioni pratiche ha provocato). 6.1.1. In primo luogo, dunque, l’argomento in esame confonde lo scopo dell’obbligazione di interessi con la misura di essa, ovvero il saggio degli interessi. Lo scopo degli interessi può essere compensativo o corrispettivo, ma resta indipendente dal saggio applicabile. Nulla vieta al legislatore di dettare norme che stabiliscano un saggio speciale per gli interessi compensativi ma non per quelli corrispettivi, o viceversa. Non è dalla misura del saggio che va desunto lo scopo degli interessi. 6.1.2. In secondo luogo l’argomento in esame, recependo una scolastica distinzione, trascura di considerare la genesi storica e la ratio delle norme che accordano al creditore d’una obbligazione “di valuta" gli interessi legali dal momento dell’esigibilità (art. 1282, primo comma, c.c.) ed eventualmente il maggior danno dal momento della mora (art. 1224, secondo comma, c.c.). Gli interessi corrispettivi e quelli moratori non hanno affatto una funzione diversa da quelli compensativi. Gli uni e gli altri hanno lo scopo di remunerare il creditore dell’impossibilità di disporre del proprio denaro, e farlo fruttare. Differenza in facto non v’è, tra chi debba ricevere una somma di denaro a titolo di prezzo della vendita, e chi debba ricevere una somma di denaro a titolo di risarcimento d’un danno aquiliano. La differenza è solo in iure, e consiste in ciò: che gli interessi dovuti al creditore del prezzo sono stabiliti dal legislatore quanto alla decorrenza e quanto al saggio (artt. 1282 e 1224 c.c.); gli interessi dovuti al creditore del risarcimento sono stabiliti dal legislatore solo quanto alla decorrenza (art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c.). Questi princìpi non furono ignoti al diritto romano classico (nel quale tanto le usurae ex conventione, quanto le usurae quae officio iudicis praestantur, erano accomunate dallo scopo di remunerare il creditore per il mancato impiego fruttuoso del denaro: cfr. Dig. XIX, 2, 54, pr.); furono condivisi da Glossatori, Commentatori e Canonisti (i quali aggirarono il divieto del prestito ad interesse, per l’appunto configurando gli interessi moratori e corrispettivi come un “risarcimento": ratione damni emergenti licet aliquid accipere supra sortem citra usuram); dai Giusnaturalisti; e, finalmente, dai compilatori del Code Napoléon, il cui art. 1153 c.c. fu l’antecedente storico dell’art. 1282 c.c. Tale norma nella relazione a quel codice fu così spiegata: “quando l’obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma (…) si presume sempre che la perdita sofferta dal creditore ed il benefizio di cui è privato, sono compensati dagli interessi (…). Basta che il capitale non sia stato pagato, perché il creditore sia privato dei suoi interessi: è una perdita evidente, egli non deve giustificarla". Regole analoghe furono dettate dall’art. 1231 c.c. del codice civile italiano del 1865 e dall’art. 41 del codice di commercio del 1882. In conclusione: l’obbligazione di interessi ha sempre la funzione di remunerare l’indisponibilità del denaro da parte del creditore, quale che sia la fonte dell’obbligazione. Non ha dunque fondamento escludere le obbligazioni di valore dal campo di l’applicabilità dell’art. 1284, quarto comma c.c., sul presupposto che solo per esse gli interessi “risarciscono gli effetti della mora". L’interesse dovuto dal debitore d’una somma di denaro ha sempre la funzione di “risarcire" il creditore. […] 8. Il motivo va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio".».
Tale decisione appare di portata particolarmente significativa, considerato il modo in cui affronta esplicitamente il tema dell’applicabilità dell’art. 1284.4 c.c. alle obbligazioni risarcitorie.
Peraltro, premono alcune considerazioni.
Nella decisione richiamata, si dà atto dell’esistenza di un contrasto in sede di legittimità e i precedenti in materia vengono raggruppati in tre distinti orientamenti. Nel terzo orientamento vengono richiamate le decisioni della S.C. nn. 29757/2025, 28199/2025, 7677/2025 e 61/2023. Con la decisione n. 23891/2026 (qui in commento), si vuole aderire al terzo orientamento di cui sopra. Tuttavia, a ben vedere, le decisioni ascritte a questo terzo orientamento non affrontano il tema delle obbligazioni risarcitorie (c.d. di valore) ma soltanto quello delle azioni restituire (ripetizione di indebito) che non hanno fonte contrattuale; in tal senso, in tali precedenti si afferma che l’art. 1284.4 c.c. si applica indipendentemente dalla fonte (contrattuale o anche fatto illecito) dell’obbligazione, ma, a modesto avviso di chi scrive, non si stabilisce che tale norma si applichi anche alle obbligazioni c.d. di valore, le quali cioè non hanno ad oggetto, ab origine, il dovere di corrispondere un importo nominale di denaro (art. 1277 c.c. – principio nominalistico).
Dunque, la sentenza n. 23891/2026 pare aprire un nuovo fronte, tutt’altro che banale circa l’applicabilità dell’art. 1284.4 c.c. anche in caso di risarcimento del danno. Sul tema, per una diversa valutazione, pare doveroso richiamare la recente diversa decisione, sempre di legittimità, n. 16318/2026: «4.2. Non ignora il Collegio l’orientamento secondo cui il saggio degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c. troverebbe applicazione anche alle obbligazioni di fonte non contrattuale (così Cass., n. 61/2023, espressamente richiamata nel ricorso: […] 4.3. Deve tuttavia essere rilevato che tale principio è stato affermato in relazione a fattispecie in cui l’obbligazione non era di diretta fonte contrattuale, bensì derivava dal contratto solo in via mediata, in quanto obbligazione restitutoria derivante da nullità contrattuale, e pertanto aveva natura di debito di valuta, in quanto tale rientrante nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie. […] Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria (v. da ultimo Cass., n. 28036/2025, nonché Cass., n. 6698/2026, non massimata).».