Decesso conseguente a emotrasfusione e decorrenza della prescrizione: la condanna del Ministero della Salute a Firenze
Il Ministero della Salute è stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze a oltre 1,45 milioni di euro a favore del marito e della figlia di una paziente deceduta per un linfoma non Hodgkin di tipo B, patologia tumorale insorta come conseguenza di un’epatite C contratta a seguito di emotrasfusioni infette risalenti al 1978. La decisione definitiva giunge all’esito di un lunghissimo contenzioso giudiziario iniziato nel lontano 2013 e snodatosi attraverso quattro pronunce: Tribunale, Appello, Cassazione e, infine, il nuovo giudizio di appello in riassunzione conclusosi nel 2026. La sentenza riconosce il pieno risarcimento sia per il danno biologico terminale patito in vita dalla vittima, sia per il danno da decesso subìto dai congiunti (tutti giovanissimi al tempo del decesso, la figlia aveva appena 10 anni), patrocinati in giudizio dagli Avv.ti Marcello Stanca, Alfonso Bonafede e Giacomo Bizzarri.
La decisione della Corte fiorentina, che chiude questa complessa, drammatica e decennale vicenda, tra le altre cose, ha fatto perno su un importante accertamento effettuato a monte dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti statuito che la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni legati all’evento infausto, tra i quali è ricompreso anche il cosiddetto “danno biologico terminale”, decorre esclusivamente da quando tali danni si manifestano e divengono oggettivamente conoscibili. Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato che “il legame patogenetico del linfoma non Hodgkin di tipo B con l’infezione da virus C dell’epatite era ancora sconosciuto alla scienza medica nel 1993”. Di conseguenza, la prescrizione non poteva iniziare a decorrere nell’anno del decesso (1994), poiché i familiari non disponevano degli strumenti scientifici per collegare la patologia tumorale fatale alle trasfusioni di molti anni prima.
I giudici d’appello hanno quindi accertato in via definitiva la colpa omissiva dell’amministrazione: nonostante le normative dell’epoca imponessero già misure di sicurezza, “non risulta che il Ministero abbia assolto l’obbligo di controllo, le direttive e la vigilanza in materia di impiego del sangue umano per uso terapeutico".