Perdita di capacità lavorativa (specifica) e reddituale: necessità di accertamento in concreto ed esclusione di misure percentuali individuate dal medico legale.
A causa di una brusca frenata dell’autobus sul quale viaggiava, Tizio veniva spinto in avanti e cadeva sul pavimento, subendo una frattura dello scafoide esitata in pseudoartrosi quindi in una distrofia simpatica riflessa, con invalidità permanente del 40% e marcatissima compromissione della capacità lavorativa specifica.
Il danneggiato, dunque, conveniva in giudizio l’Azienda Trasporti Beta per chiedere il risarcimento sia dei danni patrimoniali sia dei danni non patrimoniali.
Per quanto qui interessa, relativamente ai danni patrimoniali, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato la domanda per mancanza del nesso causale) e in parziale accoglimento della domanda proposta da Tizio, riconosceva la somma di euro 13.451,33 oltre rivalutazione e interessi in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa specifica. Rilevava la Corte d’Appello che il danneggiato svolgeva le mansioni di domestico alle dipendenze di terzi e che, non essendo più in grado di svolgere la propria prestazione lavorativa, veniva licenziato. Considerata una retribuzione di euro 186,48 mensili e quindi potendosi presumere una retribuzione annua su 13 mensilità di euro 2.424,24, la Corte d’Appello procedeva alla capitalizzazione di tale somma moltiplicandola per l’invalidità permanente del 40% (969,70) e quindi per il coefficiente di capitalizzazione per un uomo di 44 anni (14,413 = 14.945,92); poi decurtava il 10% per considerare lo scarto tra la durata della vita fisica e la minor durata della vita lavorativa e quindi individuava così il reddito perso, in misura attuale, nella somma di euro 13.451,33.
Avverso tale decisione d’appello il danneggiato ricorreva in Cassazione, sollevando molteplici censure, tra cui l’errata individuazione dell’età al momento del sinistro, la mancata utilizzazione del criterio del triplo della pensione per la determinazione del suo reddito essendo quello effettivo particolarmente esiguo e altre.
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La Corte di Cassazione si pronunciava con la decisione Cass. Civ., sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2463.
Qui la S.C. confermava che il reddito di partenza per il calcolo sopra esposto avrebbe dovuto essere individuato nel triplo della pensione sociale (ora assegno sociale) e quindi in una somma assai più alta del reddito effettivo poiché quest’ultimo era particolarmente modesto e sporadico tale da rendere la posizione di Tizio sostanzialmente equiparabile a quella di un disoccupato: «Può dunque concludersi che, come è stato condivisibilmente affermato, la regula iuris dettata dall’art. 137, comma 3, cod. ass. “non è… “il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale se la vittima è un lavoratore dal reddito esiguo"; ma è la seguente: “il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima"" (Cass. n. 8896 del 2016, cit.).
Va da sè, poi, che stabilire nel caso concreto se il reddito percepito dalla vittima al momento dell’infortunio era o no destinato a crescere, era o no saltuario, era o no occasionale, costituisce oggetto d’un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Nel caso di specie – al quale, per quanto detto, sia pure sotto la diversa copertura normativa dell’art. 1226 c.c., può applicarsi il medesimo principio – un tale apprezzamento è stato però del tutto omesso e tale omissione ridonda in violazione di legge per difetto di sussunzione della fattispecie quale accertata nel descritto quadro normativo di riferimento, ove si consideri che gli elementi fattuali sopra descritti (reddito estremamente esiguo, rapportato a un impiego delle proprie specifiche attitudini per un limitato numero di ore e giorni lavorativi) appaiono in astratto idonei a giustificare la presunzione di una effettiva e reale potenzialità reddituale ben maggiore.».
La S.C. accoglieva anche il motivo relativo all’errata quantificazione del danno conseguente alla riduzione di capacità lavorativa specifica, rilevando che la Corte d’Appello, erroneamente, aveva applicato sul reddito il valore della invalidità permanente (40%), invece di considerare che in sede medico-legale era stata rilevata una riduzione di capacità lavorativa specifica marcatissima. Il punto è che l’incapacità lavorativa specifica non può essere dedotta automaticamente dall’invalidità permanente ma deve essere accertata in concreto, in considerazione del modo in cui quelle specifiche lesioni incidono sulle specifiche mansioni svolte dal soggetto lavoratore; si tratta in particolare di un accertamento che compete al Giudice mentre il CTU può soltanto descrivere le lesioni patite dal danneggiato: «6.3. Coglie invece nel segno, e non può considerarsi assorbita, la seconda delle censure (error in iudicando) del settimo motivo, con la quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale – pur avendo accertato una riduzione totale della capacità lavorativa specifica, dando atto dell’intervenuto licenziamento e del fatto che il c.t.u. aveva valutato il danno alla capacità lavorativa come “marcatissimo" (nell’ovvia accezione di pesantissimo) – ha poi calcolato il danno applicando, quale percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica, la stessa percentuale di invalidità del danno biologico (40%), anziché una percentuale del 100% (o comunque una percentuale che si avvicinasse alla totale).
[…]
Varrà al riguardo rimarcare che sotto il profilo medico legale, non vi è alcuna corrispondenza necessaria o biunivoca tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale da essi causato.
A seconda dell’attività lavorativa svolta dal danneggiato, a postumi modesti possono derivare danni patrimoniali enormi (la perdita della falange ungueale del mignolo sinistro in un violinista; l’abbassamento del visus in un pilota di aerei di linea; la riduzione della capacità respiratoria in un calciatore professionista); mentre, per contro, postumi rilevanti possono produrre danni patrimoniali minimi od addirittura inesistenti (es. l’anchilosi dell’articolazione coxofemorale in un direttore di banca; l’amputazione di un piede in un notaio). Di conseguenza, dal punto di vista medico legale non può mai affermarsi, con certezza, che da un certo grado di invalidità “biologica" derivi necessariamente un certo danno patrimoniale, né tantomeno che questo possa calcolarsi direttamente applicando la stessa percentuale di invalidità stabilita per il primo.
Deve anzi escludersi, in radice, la plausibilità logica di un tale criterio di quantificazione della capacità lavorativa perduta.
Una percentuale può prestarsi a misurare l’invalidità, che è in generale pensabile come identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi, ma non l’incapacità, la quale è estremamente soggettiva, e varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima. Deve in altre parole ritenersi che le ripercussioni delle lesioni sull’attività di lavoro possano solo descriversi, ma non valutarsi in punti percentuali; di conseguenza, il compito del medico legale è riferire al giudice se i postumi di natura biologica impediscano in tutto od in parte la prosecuzione dell’attività lavorativa che la vittima dimostri di avere svolto prima del sinistro; ed il compito del giudice è quello di determinare se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi: senza, dunque, alcun riferimento a punti percentuali di “incapacità lavorativa specifica“.
Può a questo punto osservarsi che, nel caso di specie, il c.t.u. si era correttamente attenuto a tali limiti e finalità del suo compito, esprimendo non una percentuale di incapacità lavorativa specifica ma, ben diversamente, una valutazione di “marcatissima compromissione della specifica capacità lavorativa del soggetto".
Sulla base di tale rilievo la quantificazione del danno operata in sentenza, ponendo a base del calcolo un reddito annuale presunto pari alla sola percentuale del 40% di quello percepito dal danneggiato al momento del sinistro, si appalesa, come detto, ingiustificata, dal momento che quella valutazione, nel suo significato letterale, indicava piuttosto una perdita sostanzialmente integrale di quel reddito, anche per il futuro.».
Interessante infine il rilievo della Suprema Corte circa l’età del danneggiato da prendere in considerazione per il calcolo di questo pregiudizio. Correttamente la S.C. osservava che se un soggetto perde il lavoro in conseguenza del sinistro e patisce una riduzione di capacità lavorativa specifica-reddituale, si deve risarcire il danno passato e già maturato sulla base dei redditi effettivamente persi fino al momento della pronuncia della sentenza; mentre per quanto attiene alla capitalizzazione del reddito futuro perso, questo deve partire dall’età attuale del danneggiato (al momento della sentenza), poiché è da quel momento che si computa tale danno verso il futuro: «7.1. Come fondatamente rileva il ricorrente, costituisce principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall’illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell’illecito alla data della liquidazione; ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua (Cass. 18/11/1997, n. 11439; Cass. 11/07/2017, n. 17061); ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia: non è ovviamente danno futuro; può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell’evento lesivo e che sono stati perduti; deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012, n. 12902).
[…]
- Passando quindi all’esame dell’ottavo motivo, e precisato che esso concerne la liquidazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, se ne deve rilevare l’infondatezza.
L’età posta in sentenza a base della liquidazione del danno predetto è invero bensì errata ma non nel senso proposto dal ricorrente (da cui l’infondatezza del motivo) e peraltro a favore del danneggiato (da cui il difetto di interesse).
Trattandosi per l’appunto di danno futuro, la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere a riferimento non (come esposto in sentenza) l’età che la vittima aveva al momento del sinistro, ma quella da essa raggiunta alla data della sentenza (46 anni).
L’errore pertanto sussiste, avendo la Corte posto a base del calcolo l’età di 44 anni (sull’assunto che questa fosse l’età del danneggiato al momento del sinistro), ma, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non consiste nell’aver assunto un’età maggiore di quella che il danneggiato effettivamente aveva al momento del sinistro (44 anni anzichè 34), bensì proprio nell’aver riferito il dato anagrafico al momento del sinistro anzichè alla data della sentenza.
Avendo però la Corte posto a base del calcolo un dato numerico comunque più vantaggioso per il danneggiato, la censura oltre ad essere infondata, difetta comunque di interesse.
E’ appena il caso di rilevare che, peraltro, dovendo il giudice di rinvio, per effetto dell’accoglimento del quarto, del settimo e del nono motivo nuovamente liquidare il danno futuro da riduzione della capacità lavorativa specifica, il relativo calcolo andrà ovviamente operato avuto riguardo all’età del danneggiato al momento della emittenda sentenza.».
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Si rileva limitatamente a quanto qui interessa che, a seguito del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Bari, se da un lato nella determinazione del reddito del danneggiato faceva riferimento stavolta al triplo della pensione sociale (ora assegno sociale), nella quantificazione di tale danno continuava ad applicare la misura del 40% e a computarla percentualmente al reddito previamente individuato come sopra. Inoltre, tra le altre cose, la Corte d’Appello non quantificava distintamente il reddito già perso al momento della sentenza rispetto a quello perso per il futuro.
L’Azienda Trasporti Beta ricorreva per cassazione avverso la summenzionata decisione emessa in sede di rinvio e faceva seguito impugnazione incidentale del danneggiato.
Con la decisione Cass. Civ., sez. III, 5 agosto 2025, n. 22584 sono stati quindi ribaditi i principi sopra esposti e, in particolare, è stato precisato in modo ancor più netto che l’accertamento della lesione della capacità lavorativa specifica deve avvenire in concreto e che, soprattutto, non può essere rimesso ad un apprezzamento del medico-legale in termini percentuali come invece avviene per l’invalidità permanente. In particolare, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso incidentale (promosso dal danneggiato) relativo all’individuazione della lesione della capacità lavorativa-reddituale nella misura del 40% benché lo abbia fatto non già affermando che tale danno sia di misura integrale (poiché accertamento di fatto) ma per difetto motivazionale (la Corte d’Appello aveva affermato che non poteva esservi una lesione integrale della capacità lavorativa specifica poiché l’INAIL aveva riconosciuto soltanto un’invalidità del 12%): «Questa Corte ha ripetutamente affermato che il danno da perdita della capacità di lavoro va liquidato come segue: a) se la vittima ha conservato il lavoro, sottraendo dal reddito goduto dalla vittima prima dell’infortunio il reddito goduto dopo; b) se la vittima aveva un lavoro e l’ha perduto a causa dell’infortunio, ma ha conservato la capacità di svolgerne uno, il danno va liquidato sottraendo dal reddito goduto dalla vittima prima dell’infortunio, il reddito (figurativo) che presumibilmente potrà ancora conseguire in virtù delle residue forze industrie e delle sue capacità manuali o intellettuali; c) se la vittima non aveva un lavoro, il danno va liquidato sottraendo dal reddito figurativo che la vittima avrebbe verosimilmente potuto percepire se fosse rimasta sana, il reddito (figurativo) che presumibilmente potrà ancora conseguire in virtù delle residue forze industrie e delle sue capacità manuali o intellettuali. L’applicazione di tali criteri impone al giudice di accertare in facto, secondo quanto dedotto e provato dal danneggiato: quale lavoro la vittima svolga; quali siano le sue competenze professionali; quale il suo reddito; quale la riduzione in atto o presumibile di quest’ultimo. Tali indicazioni erano state del resto fornite al giudice di rinvio dalla sentenza cassatoria, alle p. 21, 25 e 26. 7.4. La sentenza impugnata dunque, dovendo liquidare il danno da perdita della capacità di guadagno patito dall’attore, ha giustificato la propria decisione con un argomentare così riassumibile: -) l’Inail ha riconosciuto alla vittima una “rendita per invalidità permanente", invalidità accertata nella misura del 12%; -) l’Inail è un ente qualificato; -) ergo, deve escludersi che la vittima abbia perso del tutto la capacità di lavoro. Una siffatta motivazione si colloca al di sotto di quel “minimo costituzionale" indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 8053/14) quale limite oltre il quale una motivazione cessa di essere tale. L’Inail, infatti, per le invalidità di grado inferiore al 16% indennizza il solo danno biologico, non anche il danno alla capacità di lavoro. Pertanto la circostanza che la vittima avesse patito un danno biologico stimato dall’Inail nella misura del 12% era irrilevante per determinare l’entità del danno patrimoniale, in virtù della mancanza di corrispondenza biunivoca tra entità del danno biologico ed entità del danno patrimoniale: principio anch’esso ricordato al giudice di merito dalla sentenza cassatoria (p. 25). La sentenza impugnata, in definitiva, ha motivato la decisione di liquidare il danno patrimoniale in una certa misura richiamando una prova documentale che si occupava di tutt’altra materia. L’incoerenza tra fonte probatoria (un documento riguardante il danno biologico) e fatto da provare (l’entità del danno patrimoniale) rende dunque nulla, per inspiegabilità logica, la motivazione.».
Poi, in accoglimento di altro motivo di ricorso incidentale, la S.C. ha ribadito che l’individuazione di tale pregiudizio, in ogni caso e indipendentemente dal quantum che si andrà ad accertare, non potrà avvenire in misura percentuale, dovendo essere individuato in concreto: «10.1. Il motivo è fondato. La sentenza cassatoria, discorrendo del criterio di quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante consistente nel ridurre il reddito della vittima in misura pari alla “percentuale di incapacità lavorativa specifica", aveva chiaramente stabilito (p. 25): “deve escludersi in radice la plausibilità logica di un tale criterio di quantificazione della capacità lavorativa perduta". Incurante di tale statuizione, la sentenza impugnata ha fatto esattamente quel che le era stato inibito, ovvero percentualizzare il danno di cui si discorre.
10.2. Gioverà dunque ribadire, visto che evidentemente questa Corte non è riuscita ad essere chiara, che la pretesa di liquidare il danno da lucro cessante moltiplicando il reddito della vittima per una percentuale di “incapacità lavorativa specifica", immancabilmente rimessa al giudizio (se non, per quanto si dirà, addirittura all’arbitrio) del medico legale, è operazione giuridicamente, concettualmente e medicolegalmente erronea per quattro ragioni.
[…]
10.2.2. Il criterio di liquidazione basato sulla percentuale di “incapacità lavorativa specifica", in secondo luogo, è erroneo perché la riduzione della capacità di svolgere un lavoro non può misurarsi in punti percentuali, sicché il relativo “calcolo" manca del più importante presupposto: la scientificità.
In punti percentuali si può misurare l’invalidità biologica, non l’incapacità di lavoro. Solo la prima infatti è identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi.
[…]
Il danno biologico si può misurare in punti percentuali perché esso esprime la riduzione della capacità di svolgere le attività quotidiane ed ordinarie (camminare, leggere, curare la propria persona, ecc.), e le attività quotidiane sono uguali per tutti. Questo rende possibile, sulla base dell’osservazione dei casi analoghi, redigere una tabella delle percentuali di menomazione collegate ad ogni singola invalidità.
L’incapacità lavorativa invece non può misurarsi in punti percentuali perché non disponiamo di un barème, né un barème delle incapacità lavorative potrebbe concepirsi, per l’infinità varietà delle attività lavorative in cui può impegnarsi un essere umano, e le altrettanto infinite modalità con cui il medesimo lavoro può essere svolto da persone diverse.
[…]
10.3. L’incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunque valutata in base a tre passaggi: a) l’accertamento dei postumi; b) l’accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesta dal lavoro svolto dalla vittima; c) l’esistenza in atto od in potenza d’una riduzione patrimoniale.
Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto. Dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potrà ricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovrà basarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entità dei postumi e sussistenza del danno.
10.4. In conclusione il motivo qui in esame deve essere accolto in applicazione dei seguenti princìpi di diritto:
“L’accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l’entità dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi e l’impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima; c) valutando se l’eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. “incapacità lavorativa specifica", e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale“.
“Sebbene il danno da lucro cessante causato dall’incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l’esistenza del suddetto danno“.».
Infine la S.C. ha poi anche accolto l’ulteriore motivo sulla necessità di distinguere i redditi già perduti da quelli che verranno persi in futuro: «Con l’ottavo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1223,1226,2056 c.c. Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe sottostimato il danno patrimoniale, perché avrebbe dovuto sommare e rivalutare i redditi già perduti dalla vittima al momento della sentenza, e capitalizzare i redditi che sarebbero stati presumibilmente perduti dal momento della sentenza in avanti. 12.1. Il motivo è fondato. La Corte d’Appello non ha fatto nessuna distinzione tra i redditi perduti prima della liquidazione, e i redditi che sarebbero stati perduti dopo la liquidazione. Così giudicando la Corte d’Appello non solo ha violato i principi ripetutamente affermati da questa corte in subiecta materia, ma ha anche violato il dictum contenuto nella sentenza cassatoria, la quale aveva espressamente imposto l’adozione di tale criterio di liquidazione (p. 27).».
Firenze, 12 febbraio 2026
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