Danno da amianto: irrilevante la non prevedibilità specifica del mesotelioma pleurico al tempo dell’esposizione
La conoscenza della nocività dell’amianto per la salute dell’uomo era nota e diffusa dall’inizio del 1900. Inoltre dalla numerosa giurisprudenza di merito e legittimità pronunciatasi sul tema risulta che il nesso tra amianto e tumore polmonare fosse già noto almeno a partire dagli anni 50; mentre della relazione amianto mesotelioma si sa almeno dalla prima metà degli anni 60. Ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, mentre non è necessario che l’agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi. Da ciò consegue che la mancata eliminazione, o la mancata riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell’insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti; se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività (il mesotelioma pleurico) non v’è ragione di escludere il rapporto di causalità con l’evento e il requisito di prevedibilità del medesimo.
In tal senso la S.C. di Cassazione ha infatti statuito che «4.3 Invero la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità ha statuito che ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, ma non necessita che l’agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. 4, 5919/1991, Rezza; Cass. 4, 5037/2000, Camposano; Cass. 4, 4675/07 Bartalini; Cass. 4, 21513/09, Stocchi). Il giudizio di prevedibilità dell’evento in materia di malattie asbesto correlate “non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute" (Cass.sez. 4, 11.7.2002 n.988). Come si è visto, la conoscenza della nocività dell’amianto per la salute dell’uomo era nota e diffusa dall’inizio del 1900 (se ne parla già nel R.D. 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri; idem, nel D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136; e nel R.D. n. 1720 del 1936; v. pure la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 1907 nella quale si scrive che “è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di elementare cultura che l’aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle dell’amianto può essere maggiormente nociva" di altre polveri); mentre l’asbestosi – che è pure essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita – è stata inserita nell’elenco tipizzato delle malattie professionali dalla L. n. 455 del 1943. Inoltre dalla numerosa giurisprudenza di merito e legittimità pronunciatesi sul tema risulta che il nesso tra amianto e tumore polmonare fosse già noto almeno a partire dagli anni 50; mentre della relazione amianto mesotelioma si sa almeno dalla prima metà degli anni 60. Da ciò consegue- secondo la stessa giurisprudenza Cass.sez. 4, 11.7.2002 n. 988- “che la mancata eliminazione, o la riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell’insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti. Se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività (il mesotelioma pleurico, n.d.r.) non v’è ragione di escludere il rapporto di causalità con l’evento e il requisito di prevedibilità del medesimo. E non v’è ragione di escluderlo in particolare perchè le misure di prevenzione da adottare per evitare l’insorgenza della malattia erano identiche a quelle richieste per eliminare o ridurre i rischi anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di ‘quellè misure ha cagionato l’evento e, sotto il profilo soggettivo, che l’evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure. Pertanto, ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per mesotelioma, non è richiesto che il datore obbligato all’adozione di misure protettive, si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell’evento letale o addirittura il decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte. “E’ necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita". 4.4. Il punto è stato pure riaffermato da questa sez. lavoro con la sentenza n. 8655/2012 riconoscendosi (adeguato e coerente sostenere che) “una volta assodato che fin dagli inizi del 1900 vi era la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell’amianto e la sua correlazione con le patologie tumorali non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che non appronti tutte le cautele in chiave preventiva conosciute all’epoca di riferimento per il solo fatto che la patologia specifica (mesotelioma) non era stata ancora compiutamente correlata all’amianto perché, comunque, era conosciuta la pericolosità di detta sostanza (per la salute dell’uomo ndr) indipendentemente dalla patologia che ne è derivata".» (Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18503). Sempre in tal senso, ex multis, recentemente Cass. Civ., sez. lav., 17 febbraio 2025, n. 4084.
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Preme una breve notazione conclusiva. La tematica qui esaminata si rivela di fondamentale importanza per tutto il settore della responsabilità civile, fissando un principio di valore trasversale. Si pensi ad esempio ai danni lungo-latenti, come in materia di risarcimento danni da emotrasfusioni infette, dove le somministrazioni di sangue ed emoderivati spesso risalgono a molti decenni addietro (anni ’70-’80 ma anche prima) e l’infezione contratta (HCV e altre) può determinare ulteriori conseguenze dannose successive come formazioni neoplastiche. Il fatto che al tempo della trasfusione non fosse ancora nota la relazione tra l’infezione contratta e la successiva formazione neoplastica, non fa venir meno il nesso di causa e la prevedibilità rispetto ai danni relativi a quest’ultima.
Firenze, 10 marzo 2026.